Pubblicato in G.U., il D.lgs. n°7 del 19 gennaio 2017, recante modifiche e riordino delle norme di d.i.p. per la regolamentazione delle unioni civili

downloadIl prossimo 11 febbraio 2017 entrerà in vigore il neo-approvato D. lgs. n°7 del 19 gennaio 2017, pubblicato in G.U. n°22 del 27 gennaio 2017, rubricato “Modifiche e riordino delle norme di diritto internazionale privato per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, lettera b) della legge 20 maggio 2016, n.76″.

Attraverso detto provvedimento il Legislatore intende adattare il sistema internazional-privatistico italiano, di cui alla l. 218/95, alla recente disciplina oggetto del regolamento UE 2016/1104 che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, nonché agli altri regolamenti internazional-privatistici di famiglia adottati nell’ultimo decennio in seno all’Unione europea.

In particolare, ai sensi rispettivamente degli articoli 32 bis e quinquies, vengono estesi, rispettivamente alle coppie italiane coniugate all’estero nonchè alle unioni civili (o analoghi istituti) costituiti all’estero da cittadini italiani dello stesso sesso abitualmente residenti in Italia, gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana.

Viene altresì introdotto l’art. 32 ter, relativo alla legge applicabile alla capacità e alle condizioni per costituire un’unione civile (co. 1), alla forma dell’unione civile (co. 3), ai rapporti personale e patrimoniali tra le parti (co. 4), a, nonché alla disciplina del nulla osta di cui all’art. 116, co. 1, c.c. (co. 2), nonchè alle obbligazioni alimentari (con rinvio espresso del co. 5 alla disciplina dettata dall’art. 45 l. 218/959.

L’art. 32 quater, disciplina poi lo scioglimento dell’unione civile:

  • riconoscendo la giurisdizione italiana non solo nei casi previsti dagli articoli 3 e 9, ma anche”…quando una delle parti è cittadina italiana o l’unione è costituita in Italia“, ed estendendo detta competenza anche ai casi di nullità e annullamento dell’unione civile;
  • estendendo la disciplina dettata dal regolamento n°1259/2010 in punto di legge applicabile al divorzio e alla separazione personale anche allo scioglimento dell’unione civile.

Da ultimo, il decreto in oggetto sostituisce integralmente l’art. 45, relativo alle obbligazioni alimentari della famiglia, individuando quale legge applicabile alle obbligazioni alimentari nella famiglia quella designata dal regolamento 2009/4/CE.

Cliccare qui per il testo del provvedimento: DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2017 n. 7

Luigi Romano

Avvocato del foro di Roma, cofondatore dello studio Legale Martignetti e Romano, docente di diritto civile nei corsi di preparazione per l’esame d’avvocato e collaboratore delle cattedre di diritto dell’Unione europea, European Judicial Systems e della Clinica legale CEDU presso l’università di Roma Tre. Ho completato i miei studi accademici con un master in Homeland Security presso il Campus Bio Medico e con un dottorato europeo in diritto di famiglia nel diritto internazionale privato dell’Unione europea tra l’università di Roma Tre, Lund University (Svezia) e la Universidad de Murcia (Spagna). Credo fermamente nella funzione sociale che l’avvocato ha l’onore e l’onere di esercitare e nello spirito di colleganza e unione che aimè sempre meno si riscontra tra le aule di Tribunale. Da poco più di un anno mi sono affacciato con passione nel mondo della politica forense assieme ad AFEC, come membro del suo rinnovato Direttivo, con la fiducia che uniti potremo ridare il lustro e il prestigio che il nostro Ordine ha avuto in passato e che deve tornare ad avere. All’interno di Afec mi occupo dell’organizzazione dei convegni, della redazione di articoli giuridici e note a sentenza, specie in ambito di diritto di famiglia, diritto civile, diritto internazionale privato e diritto dell’Unione europea.