Notificazione affidata a mezzo PEC. La mancata firma digitale della relata.

pecValida la notifica del ricorso eseguita dalla casella PEC dell’avvocato del ricorrente a quella del difensore avversario, anche senza firma digitale.

E’ quanto emerge dalla ordinanza[1] con cui gli Ermellini hanno sancito che non ha pregio l’eccepita inammissibilità del ricorso per cassazione per la nullità della notificazione eseguita a mezzo PEC dal difensore del ricorrente, perché la relata sarebbe un documento privo della firma digitale (a differenza del ricorso e della procura, a cui quella sarebbe stata apposta), «essendo stato tale documento diretto inequivocabilmente dalla casella PEC dell’avvocato del ricorrente a quella del difensore avversario, senza che abbia limitato i diritti difensivi della parte ricevente».

La Suprema Corte, all’uopo richiamando la recente giurisprudenza di legittimità[2], ha precisato che «il difetto della firma non è causa di inesistenza dell’atto», risultando, quella prescrizione, surrogabile anche attraverso altri elementi dai quali è possibile individuare l’esecutore dell’atto.

«Orbene, nella specie, la notificazione affidata a mezzo PEC la mancata forma [rectius, firma] digitale della relata non lascia alcun dubbio sulla riconducibilità alla persona dell’avv. Menzionato, attraverso la sua indicazione e l’accostamento di quel nominativo alla persona munita ritualmente della procura speciale».

 

[1] Sesta Sez. Civ., 14.03.2017 n. 6518

[2] Cass. Civ., Sez. III, n.10272/2015, secondo cui «tale identificazione può bene avvenire sulla base di elementi quali, come nella specie, la vidimazione dell’atto di appello a cura dell’ordine degli avvocati per consentire la notifica diretta, la sottoscrizione dell’atto di appello da parte dell’avvocato notificante, l’indicazione numero di cronologico del numero di autorizzazione dell’ordine degli avvocati ed, immediatamente in sequenza, la relazione di notifica e la firma della persona abilitata a ricevere l’atto».

Cristiana Centanni

Titolare dello Studio omonimo, iscritta al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma dal 16 dicembre 1996 e all’Albo Speciale Cassazionisti dal 24 aprile 2009, si è occupata, subito dopo la laurea in giurisprudenza, ottenuta con lode, della materia delle opere pubbliche e del relativo contenzioso giudiziale civile, amministrativo ed arbitrale. Coltiva e pratica il diritto delle obbligazioni contrattuali in generale ed è esperta nella materia dei contratti pubblici di appalto di lavori, servizi e forniture, nel diritto civile e immobiliare. L’amore per la politica forense, specie nel difficile momento di oscurantismo che l’Avvocatura sta attraversando, hanno spinto l’Avv. Cristiana Centanni a far parte di AFEC, Associazione che, tra l’altro, si propone di sostenere quanti intendono intraprendere la professione forense, tanto affascinante quanto complessa.