Le conseguenze dell’omissione del nuovo avvertimento ex art. 480 c.p.c.

sovraindebitamentoCon due pronunce il Tribunale di Milano ha espressamente escluso la conseguenza della nullità in caso di precetto carente del nuovo avvertimento richiesto dalla riforma del 2015 in tema di sovraindebitamento ed organismi di composizione della crisi.

I giudicanti hanno ritenuto non sancita espressamente la nullità del precetto in assenza del suddetto avvertimento, con la conseguenza che la sospensione dell’esecuzione potrà – secondo essi – esser richiesta solo se il debitore dimostri di non esser stato in grado di accedere alle procedure previste.

Ad ulteriore spiegazione, la sentenza n. 4347/2015 (giudice Rossetti) ha incentrato il tema anche sulla differenza con gli altri avvertimenti previsti. Infatti per l’accesso alla procedura introdotta con la riforma del 2015 non sono previsti termini né tantomeno forme particolari, e per ultimo, le stesse non sono nemmeno ostacolate dall’inizio dell’esecuzione forzata.

Per tale motivi, l’avvertimento deve ritenersi soltanto una mera informativa, la cui mancanza costituisce una mera irregolarità. Ciò significa come il debitore denunciando il vizio, non ha pregiudizi da poter allegare relativamente alla mera irregolarità, potendo sempre introdurre la procedura relativa allo stato di sovraindebitamento.

Per ultimo, la stessa opposizione, per i motivi di cui sopra, determinerebbe l’applicazione di cui all’art. 156 comma 3 c.p.c., ossia il raggiungimento dello scopo dell’atto.

 

Insomma, il timore che molti avvocati avevano all’introduzione di questo avvertimento, potrebbe mostrarsi nei fatti per quello che risulta dalle seguenti pronunce, ossia: “tanto rumore per nulla”.

Ordinanza tribunale Milano 18.02.2016

Sentenza Tribunale Milano n. 4347/2016