Incorre nel reato di violenza privata, di cui all’art. 610 cod. pen., chi parcheggia la propria autovettura in uno spazio riservato ai disabili

disabilita

Per chi pensa che parcheggiare l’auto nel posto riservato ai disabili possa procurare soltanto una sanzione amministrativa, prevista dal secondo comma dell’art. 158 del Codice della Strada, è bene che legga la sentenza recente della Suprema Corte[1] che, invece, ha ritenuto il ricorrente colpevole del delitto di cui all’art. 610 cod. pen. per avere parcheggiato la propria autovettura in uno spazio riservato a una determinata persona, affetta da gravi patologie. Chi occupa il posto riservato ai disabili è colpevole perché sa di togliere qualcosa a chi ne ha bisogno, e in questa direzione si è mossa la Corte di Cassazione.

Alla attenzione degli Ermellini la vicenda di un uomo condannato in primo grado, con sentenza confermata in sede di appello, per il reato di violenza privata previsto dall’art. 610 cod. pen., per aver occupato uno spazio riservato dal Comune appositamente a una persona, affetta da gravi patologie, alla quale era stato così impedito di usufruire del parcheggio riservatole, peraltro per un lungo lasso di tempo, esattamente dalle 10.40 alle 2.20 del giorno successivo quando la Polizia municipale, più volte allertata, era intervenuta a rimuovere il mezzo.

Fallito il tentativo d’alibi, mancando la prova dell’utilizzo del mezzo da parte del figlio e della nuora, i giudici di Piazza Cavour operano un preciso distinguo a seconda che lo spazio sia riservato genericamente ai disabili ovvero che sia riservato espressamente ad una determinata persona, per ragioni attinenti al suo stato di salute: solo nel primo caso la condotta del ricorrente avrebbe integrato la violazione dell’art. 158, comma 2, Codice della strada, «che punisce, appunto, con sanzione amministrativa, chi parcheggi il proprio veicolo negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide». Nel secondo caso infatti, «alla generica violazione della norma sulla circolazione stradale si aggiunge l’impedimento al singolo cittadino a cui è riservato lo stallo di parcheggiare lì dove solo a lui è consentito lasciare il mezzo».

Sussiste dunque l’elemento oggettivo del delitto contestato come anche quello soggettivo, tenuto conto che l’imputato, avendo visto la segnaletica, era cosciente di lasciare l’autovettura in un posto riservato ad una specifica persona, così impedendole di parcheggiare nello stesso spazio, e non per pochi minuti, visto che aveva parcheggiato l’autovettura la mattina, prima delle 10.40, fino a notte inoltrata (2.00) quando l’autovettura veniva finalmente rimossa, ma coattivamente, dalla polizia locale.

Al ricorrente anche le spese processuali.

 

 

[1] Pen. Sez. V, 23.02.2017, n. 17794

Cristiana Centanni

Titolare dello Studio omonimo, iscritta al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma dal 16 dicembre 1996 e all’Albo Speciale Cassazionisti dal 24 aprile 2009, si è occupata, subito dopo la laurea in giurisprudenza, ottenuta con lode, della materia delle opere pubbliche e del relativo contenzioso giudiziale civile, amministrativo ed arbitrale. Coltiva e pratica il diritto delle obbligazioni contrattuali in generale ed è esperta nella materia dei contratti pubblici di appalto di lavori, servizi e forniture, nel diritto civile e immobiliare. L’amore per la politica forense, specie nel difficile momento di oscurantismo che l’Avvocatura sta attraversando, hanno spinto l’Avv. Cristiana Centanni a far parte di AFEC, Associazione che, tra l’altro, si propone di sostenere quanti intendono intraprendere la professione forense, tanto affascinante quanto complessa.