Figlio “mammone”? il rapporto “simbiotico e di eccessiva dipendenza” con la madre legittima il collocamento del minore presso il padre al fine di favorire il suo equilibrato sviluppo e il loro avvicinamento.

downloadLa Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza del 5 luglio 2016 n°23324, pubblicata il 16 novembre 2016, si è pronunciata sul ricorso presentato da una moglie avverso la sentenza di separazione con cui il Tribunale di La Spezia prima e la Corte d’Appello di Genova poi avevano disposto l’affidamento condiviso del figlio minore con suo collocamento, a partire dall’inizio del successivo anno scolastico, presso il padre, ufficiale della M.M. trasferitosi a Roma, ponendo altresì a carico di quest’ultimo un assegno separatizio di € 500,00 a favore della ricorrente.

In particolare, la giovane madre si duole del fatto che i giudici di merito non avrebbero dato il giusto rilievo alla volontà manifestata dal figlio durante la C.T.U. di primo grado di restare a vivere con la madre, illegittimamente negando il suo ascolto diretto nel giudizio d’Appello, nonostante il sopravvenuto trasferimento del padre a Roma, lontano dunque dalla scuola, dai parenti e dalle amicizie del bambino.

Ad avviso della Suprema Corte, tuttavia, l’operato dei giudici di I^ e II^ grado è esente da censure alla luce delle seguenti condivisibili osservazioni:

  • il sopravvenuto trasferimento per lavoro del padre è circostanza inidonea ad incidere di per sé sul regime di affidamento del minore, assumendo “…rilievo solo con riguardo alle modalità di collocazione abitativa del minore e di sua frequentazione con il coniuge non collocatario”, con conseguente non necessarietà di una nuova audizione del minore;
  • la sentenza impugnata aveva dato atto del desiderio espresso dal figlio di restare a vivere con la madre, condividendo tuttavia la necessità, evidenziata nella C.T.U., di disporre il collocamento dello stesso presso il padre “…al fine di garantire un suo equilibrato sviluppo, ovvero per allentare il rapporto ‘quasi simbiotico e di eccessiva dipendenza’ che lo lega alla madre e per evitare il diradamento degli incontri con il padre in un momento in cui ha invece bisogno di rafforzare ed identificare il rapporto con tale figura genitoriale”.

La Suprema Corte conferma, pertanto, il provvedimento impugnato, ritenendo prevalente l’interesse del minore al trasferimento, nonostante la volontà contraria del figlio e della madre.

Cliccare qui per il testo del provvedimento: Cassazione civile, sez. VI^-1, ordinanza n°23324 del 16 novembre 2016

Luigi Romano

Avvocato del foro di Roma, cofondatore dello studio Legale Martignetti e Romano, docente di diritto civile nei corsi di preparazione per l’esame d’avvocato e collaboratore delle cattedre di diritto dell’Unione europea, European Judicial Systems e della Clinica legale CEDU presso l’università di Roma Tre. Ho completato i miei studi accademici con un master in Homeland Security presso il Campus Bio Medico e con un dottorato europeo in diritto di famiglia nel diritto internazionale privato dell’Unione europea tra l’università di Roma Tre, Lund University (Svezia) e la Universidad de Murcia (Spagna). Credo fermamente nella funzione sociale che l’avvocato ha l’onore e l’onere di esercitare e nello spirito di colleganza e unione che aimè sempre meno si riscontra tra le aule di Tribunale. Da poco più di un anno mi sono affacciato con passione nel mondo della politica forense assieme ad AFEC, come membro del suo rinnovato Direttivo, con la fiducia che uniti potremo ridare il lustro e il prestigio che il nostro Ordine ha avuto in passato e che deve tornare ad avere. All’interno di Afec mi occupo dell’organizzazione dei convegni, della redazione di articoli giuridici e note a sentenza, specie in ambito di diritto di famiglia, diritto civile, diritto internazionale privato e diritto dell’Unione europea.